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Riabilitazione fallimentare

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RIABILITAZIONE FALLIMENTARE

La riabilitazione era un istituto predisposto per la cessazione degli effetti che il fallimento determinava nei confronti del fallito.

Lo scopo, infatti, della riabilitazione era quello di cancellare il nome del fallito dal registro dei falliti e valeva sia ad eliminare le infamie e le incapacità personali che discendevano da quella iscrizione, sia ad estinguere il reato di bancarotta semplice.

La riabilitazione poteva essere concessa dal Tribunale che aveva dichiarato il fallimento, su richiesta dell'ex fallito o dei suoi eredi, qualora fosse presente una sola delle tre seguenti condizioni:

1) che il debitore avesse pagato tutti i creditori fallimentari
2) che avesse adempiuto gli obblighi assunti con il concordato fallimentare, se ammesso.
3) che avesse dato prove effettive e costanti di buona condotta per almeno 5 anni dopo la chiusura del fallimento.

La riabilitazione non poteva essere concessa qualora l'ex fallito fosse stato condannato per bancarotta fraudolenta o per un altro delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, la pubblica economia ed il commercio.

L'istituto è stato soppresso dal D.lgs. n. 5 del 2006 in concomitanza con l'abrogazione del pubblico registro dei falliti.

Poiché l'istituto della riabilitazione è stato abrogato dal decreto legislativo n. 5/06 unitamente al pubblico registro dei falliti ne deriva che le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento vengono meno non più, come un tempo, a seguito della cancellazione dell'iscrizione per effetto della sentenza di riabilitazione ma al momento della chiusura del fallimento e, pertanto, mentre non può più pronunciarsi la riabilitazione, deve ordinarsi la cancellazione del nominativo dell'istante dal pubblico registro dei falliti nonché la cessazione di ogni incapacità civile derivante dalla dichiarazione di fallimento.

In questo senso si sono espresse due recenti sentenze:

- Tribunale di Mantova 8 febbraio 2007 - Pres. Scaglioni, Rel. Mauro Bernardi
- Tribunale di Alba, decreto 15 dicembre 2006 - Pres. Rel. F.Pasi


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